1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere riconfermato.
2. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
b) dirige e coordina, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi approvati, l'attività della fondazione;
c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;
d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia una dettagliata relazione sulle
e) propone al consiglio di amministrazione la nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.
3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.